IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e in particolare
l'art. 23; 
  Considerato che a partire dal 16 febbraio 2021 il territorio  della
Regione Siciliana, e in particolare i comuni  dell'areale  etneo,  e'
stato interessato da continui episodi parossistici, forti esplosioni,
colate e fontane di lava  che  hanno  causato  ripetute  ricadute  di
materiale piroclastico su numerosi centri  abitati  del  comprensorio
etneo determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumita'
delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati; 
  Considerato il possibile aggravamento della situazione in vista del
persistere degli eventi che per  la  loro  eccezionalita'  potrebbero
manifestarsi  con  intensita'  tale   da   compromettere   la   vita,
l'integrita' fisica o beni di primaria importanza; 
  Vista la nota del Presidente della Regione Siciliana  del  7  marzo
2021 con la quale e' stata richiesta la dichiarazione dello stato  di
mobilitazione  del  Servizio  nazionale  della   protezione   civile,
attestando  il  pieno  dispiegamento   delle   risorse   territoriali
disponibili; 
  Considerata l'eccezionalita' della situazione emergenziale e tenuto
conto della necessita' di porre in essere con immediatezza interventi
urgenti di primo soccorso ed assistenza alla popolazione; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma  1,  del  decreto
legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  in  considerazione  di  quanto
espresso in premessa, e' disposta la mobilitazione straordinaria  del
Servizio nazionale di protezione  civile  a  supporto  della  Regione
Siciliana  in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi   connessi
all'attivita' del vulcano Etna che hanno interessato  in  particolare
il territorio dei comuni dell'areale etneo della medesima regione,  a
partire dal 16 febbraio 2021. 
  2. Per fronteggiare la situazione emergenziale in atto e  prevista,
il  Dipartimento  della  protezione  civile  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell'intervento  del
Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorita'
regionali   di   protezione   civile   allo   scopo   di   concorrere
all'assistenza ed al soccorso alla popolazione colpita  dagli  eventi
in rassegna. 
  3. Con successivo provvedimento del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, qualora non dovesse intervenire  la  dichiarazione
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto
legislativo n. 1 del  2018,  verranno  assegnati  contributi  per  il
concorso alla  copertura  finanziaria  degli  oneri  sostenuti  dalle
componenti  e  strutture  operative  del  Servizio  nazionale   della
protezione civile  mobilitate,  ivi  comprese  quelle  dei  territori
direttamente interessati a valere sulle risorse finanziarie del Fondo
per le emergenze nazionali di cui  all'art.  44  del  citato  decreto
legislativo n. 1 del 2018.